La Corte di Giustizia Europea e la xenoomofobia















L'amico che ha scritto l'articolo [2] ha indovinato a coniare il termine "Xenoomofobia", ovvero l'intersezione [3] tra xenofobia ed omofobia che si rinviene in articoli come [1].

L'articolo [1], disinformato e pure poco chiaro, si basa sulla completa ignoranza del fenomeno (omo)sessuale.

La sentenza a cui [1] fa riferimento è riassunta in inglese in [0], e la riassumo ulteriormente così: non è consentito ricorrere a test psicologici che rilevino l'orientamento sessuale di un richiedente asilo, perché sono un'inaccettabile violazione della privacy.

La sentenza non avrebbe dovuto sorprendere nessuno: come mostra la sentenza [4], commentata da me in [5] e [6], è da anni che la Corte di Giustizia Europea la pensa così, e con ogni ragione.

Non soltanto l'orientamento sessuale non deve avere alcuna rilevanza giuridica (quando io e mia moglie ci siamo sposati, nessuno si è chiesto se mia moglie è eterosessuale - e nemmeno se io sono cisgender), ma non c'è nessun test che lo riveli per davvero.

Chi è convinto che esista, di solito mette una persona davanti ad un film pornografico e misura il flusso di sangue che arriva ai suoi genitali con uno strumento chiamato pletismografo; ma questo non indica come costei si comporterà in una vera situazione erotica - lo sa un laureato in psicologia come me, e lo sa pure la Corte di Giustizia Europea [6] .

Inoltre, i sessuologi hanno imparato a loro spese [7] che l'eccitazione sessuale si divide in tre parti:
  1. Eccitazione mentale
  2. Eccitazione fisica
  3. Eccitazione genitale
Negli uomini le tre cose sono allineate, nelle donne no: negli uomini è molto raro, ma capita spesso che una donna mostri segni di eccitazione fisica o genitale, ma nessuna eccitazione mentale - che è quella di cui è consapevole.

L'orientamento sessuale di una persona non è semplicemente dato da ciò che suscita in lei eccitazione genitale, ma da ciò che la attira globalmente. Il pletismografo questo non lo può misurare.

Inoltre, molte persone scambiano l'eccitazione sessuale per il consenso ad un rapporto sessuale; nemmeno la mia bisnonna avrebbe fatto un errore del genere, ma del mio bisnonno non sarei sicuro.

Dire che il pletismografo ha sempre ragione rischia di dare agli stupratori questa difesa in tribunale: "Lei era bagnata, quindi lei era consenziente". È una difesa che non vale assolutamente nulla.

Secondo [8], le autorità ungheresi hanno provato ad aggirare queste obiezioni usando un test proiettivo ed il test di Rorschach [9]; ma nè i più potenti test proiettivi (come il TAT [10]), nè il test di Rorschach sono in grado di distinguere gli omosessuali dagli eterosessuali (i bisessuali sono rimasti, come sempre, nell'ombra) [11].

Evelyn Hooker, a cui si deve nel 1958 questa scoperta, iniziò così il movimento per la depatologizzazione dell'omosessualità, in quanto il test di Rorschach era stato concepito per distinguere i "malati" dai "sani" di mente, ed indirizzare verso la corretta diagnosi.

In ogni caso, la Direttiva UE 2000/78 [12] contro le discriminazioni per orientamento sessuale sul luogo di lavoro non esige che il dipendente discriminato sia davvero non etero - basta che venga ritenuto tale e che questo gli abbia fatto danno.

Se il principio vale anche per i migranti richiedenti asilo, quello che devono provare non è il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, quanto la persecuzione che rischiano o subiscono in quanto ritenuti non etero e/o non cis, persecuzione a cui non possono sfuggire se non rifugiandosi all'estero.

Del resto, se un nemico del/della richiedente asilo avesse sparso la voce (magari usando anche Facebook, Twitter, ecc.) che egli/ella non è etero cis, e questo nemico fosse stato creduto, la persecuzione non sarebbe meno reale perché basata su una fandonia.

Allo stesso modo, per dimostrare di essere vittima di persecuzione razziale non c'è bisogno di mostrare un documento che certifichi l'appartenenza ad una razza inferiore secondo l'amministrazione pubblica di uno stato - basta dimostrare di essere ritenuti tali dalla vox populi, e che questo ha avuto conseguenze nefaste.

E questo smentisce anche la stupida giustificazione di Attilio Fontana [13], che ha detto che il concetto di razza è legittimato dalla Costituzione: la Costituzione non ha detto che la razza ha una realtà oggettiva (nei termini di [14], che è un oggetto reale od ideale), ma che poiché purtroppo c'è gente che si è comportata come se le razze esistessero per davvero (quindi la razza è un oggetto sociale - vedi sempre [14]), ha dovuto vietare di usarle per discriminare.Vedansi per questo [15] e [16].

Si potrebbe obbiettare che la sentenza [0] dice anche che un esperto si può comunque consultare per accertare la veridicità e la coerenza di ciò che il richiedente asilo afferma del proprio orientamento sessuale, soprattutto quando non ci sono prove documentali (o comportamentali?) del medesimo (problema molto serio delle persone bisessuali, che spesso hanno relazioni eterosessuali che all'occhio inesperto fanno credere che loro sono etero, ma non sempre le coprono dalle discriminazioni).

Sicuro, ma se lui non può sondare la mente del richiedente (per divieto giuridico ed impossibilità oggettiva), può solo stabilire se il racconto è credibile, e se il rischio di persecuzione è reale. Difficile credere che un bisessuale che vive a New York City subisca lì una persecuzione da cui può sfuggire solo chiedendo asilo in Italia!

Raffaele Yona Ladu
Vicepresidente di Lieviti
Dottore in Psicologia Generale e Sperimentale